CORREZIONI DELLA DICHIARAZIONE REDDITI ENTRO IL 2 DICEMBRE 2019

 

Per il periodo di imposta 2018 ed anche 2017, con sanzioni ridotte

 

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019), oltre a prorogare al 30 settembre (poi differito al 30 ottobre con lo 0,4%) il termini per i versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ha anche prorogato al 30.11.2019 il termine di invio telematico del modello Redditi e Irap 2019, inizialmente previsto per il 30.09; considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio telematico va effettuato entro il 2.12.2019.

 

Ancora, l’allungamento dei tempi di presentazione, consentirà agli ultra ritardatari, che non dovessero rispettare nemmeno il nuovo termine, di effettuare l’invio delle dichiarazioni entro il novantesimo giorno successivo a quello della scadenza originaria.

 

Termini di presentazione del 2 dicembre 2019

Il nuovo articolo 2 del D.P.R. 322/1998, come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019, stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:

• dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;

• dai soggetti Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Va sottolineato che le predette regole trovano applicazione con riferimento ai soggetti che presentano un periodo di imposta coincidente con l’anno solare, mentre non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), che continuano a seguire, quanto a termini di presentazione delle dichiarazioni, le specifiche previsioni contenute negli articoli 5 e 5-bis D.P.R. 322/1998.

Entro il prossimo 2 dicembre 2019 sarà anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi PF2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione.

 

Correzione dei redditi dichiarati per il 2018

Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2018 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerate o non dichiarati, entro la scadenza del 2 dicembre 2019 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2019, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2018 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno solo applicabili le sanzioni da ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.

 

Integrazione dei redditi di anni precedenti

Sempre entro il prossimo 2 dicembre 2019 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi PF 2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione.

Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.

 

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2018, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 2 dicembre 2019.

 

Sanzione ridotta e ravvedimento operoso

Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta, sulla dichiarazione:

ð € 25,00 (1/10 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; se vi sono più dichiarazioni da regolarizzare tardivamente (esempio modello Redditi e Irap), si applicano distinte sanzioni (minimo 258,00 : 10 arrotondato a € 25,00 x 2 dichiarazioni), utilizzando il codice 8911.

ð € 27,80 (1/9 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, non configurandosi la fattispecie di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016), utilizzando il codice 8911.

In presenza di imposte dovute la sanzione ridotta si applica nelle seguenti misure:

ð ravvedimento sprint col 0,1% giornaliero (1/10 del 15% : 7,5) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 14 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento breve col 1,5% (1/10 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 30 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento intermedio entro 90 giorni col 1,67% (1/9 del 15%) se la regolarizzazione viene eseguita entro i 90 gg. dalla scadenza, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019;

ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,3% dal 01/01/2018 e dello 0,8% dal 01/01/2019.

Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.

 

Dichiarazione omessa per l'anno 2017

Vi è poi ancora unaltra fattispecie, per regolarizzare le omesse dichiarazioni per i redditi del 2017.

In caso di presentazione della dichiarazione (omessa) per i redditi del 2017 entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, prima di qualunque attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, le sanzioni previste sono ridotte:

Ÿ da euro 150 ad euro 500 se non sono dovute imposte;

Ÿ dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200

Se la dichiarazione è omessa, le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

 

Dichiarazione integrativa e richiesta di rimborso

Negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’esclusivo fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. In tal caso occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”.

Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.

È possibile però avvalersi della dichiarazione integrativa, sia essa in aumento o in diminuzione, esclusivamente se è stata validamente presentata quella originaria.

 

Dichiarazione tardiva entro il 2 marzo 2020

Scaduti i termini ordinari di presentazione della dichiarazione (2 dicembre 2019), il contribuente può ancora rettificare o integrare la dichiarazione relativa al 2018, presentando una nuova dichiarazione entro il 2.03.2020 (in quanto il 1° marzo è festivo), completa di tutte le sue parti. Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.

 

Avvertenze e verifiche

Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2017 e/o 2018 non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione iniziato nel corso del 2017, ovvero a un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.

 

 

05/11/2019

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

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